Art. 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013
In vigore dal 11 feb 2014
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013 è così modificato:
1)
è inserito il seguente articolo 1 bis:
«Articolo 1 bis
Modifica del regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione (*1)
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003, sono soppresse le voci “acetato di cobalto, tetraidrato”, “carbonato basico di cobalto, monoidrato” e “solfato di cobalto, eptaidrato”, relative all’elemento E3 Cobalto-Co.
(*1)
GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11.»;"
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Misure transitorie
Le sostanze di cui all’allegato autorizzate dalla direttiva 70/524/CEE e i mangimi contenenti tali sostanze, prodotti ed etichettati prima del 4 settembre 2014 in conformità alle norme applicabili prima del 15 luglio 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti. Per quanto riguarda i mangimi destinati agli animali da compagnia, il periodo per la produzione e l’etichettatura di cui alla prima frase si conclude il 4 marzo 2016»;
3)
l’allegato è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2014:131:oj#art-1