Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013

In vigore dal 11 feb 2014
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013 è così modificato: 1) è inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Modifica del regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione (*1) Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003, sono soppresse le voci “acetato di cobalto, tetraidrato”, “carbonato basico di cobalto, monoidrato” e “solfato di cobalto, eptaidrato”, relative all’elemento E3 Cobalto-Co. (*1)   GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11.»;" 2) l’ è sostituito dal seguente: « Misure transitorie Le sostanze di cui all’allegato autorizzate dalla direttiva 70/524/CEE e i mangimi contenenti tali sostanze, prodotti ed etichettati prima del 4 settembre 2014 in conformità alle norme applicabili prima del 15 luglio 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti. Per quanto riguarda i mangimi destinati agli animali da compagnia, il periodo per la produzione e l’etichettatura di cui alla prima frase si conclude il 4 marzo 2016»; 3) l’allegato è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
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