Art. 1

In vigore dal 7 feb 2014
Nell’allegato II, punto B, della direttiva 2002/46/CE dopo la voce «Cloruro di cromo(III)» è inserita la seguente voce: «Lievito arricchito di cromo (*1) (*1)  Lieviti arricchiti di cromo ottenuti da cultura di Saccharomyces cerevisiae in presenza di cloruro di cromo(III) come fonte di cromo e contenenti, nella forma disidratata commercializzata, 230 - 300 mg di cromo/kg. Il tenore di cromo(VI) non supera lo 0,2 % del cromo totale.» "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:119(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2014/119 — Testo vigente | Portale Normativo