Art. 1
In vigore dal 7 feb 2014
Nell’allegato II, punto B, della direttiva 2002/46/CE dopo la voce «Cloruro di cromo(III)» è inserita la seguente voce:
«Lievito arricchito di cromo (*1)
(*1) Lieviti arricchiti di cromo ottenuti da cultura di Saccharomyces cerevisiae in presenza di cloruro di cromo(III) come fonte di cromo e contenenti, nella forma disidratata commercializzata, 230 - 300 mg di cromo/kg. Il tenore di cromo(VI) non supera lo 0,2 % del cromo totale.»
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Storico versioni
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