Art. 37
Procedure in caso di funzionamento difettoso dell’apparecchio
In vigore dal 4 feb 2014
Procedure in caso di funzionamento difettoso dell’apparecchio
1. In caso di guasto o di funzionamento difettoso di un tachigrafo, l’impresa di trasporto deve farlo riparare da un installatore o da un’officina autorizzati, non appena le circostanze lo consentano.
Se il ritorno alla sede dell’impresa di trasporto può essere effettuato solo dopo un periodo superiore a una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso.
Gli Stati membri prevedono nel quadro delle disposizioni di cui all’ la facoltà per le autorità competenti di vietare l’uso del veicolo per i casi in cui non si ripari il guasto o il funzionamento difettoso alle condizioni stabilite al primo e al secondo comma del presente paragrafo, nella misura in cui ciò sia conforme con la legislazione nazionale dello Stato membro in questione.
2. Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo, il conducente riporta i dati che consentono la propria identificazione (nome, carta del conducente o numero della patente di guida), ivi compresa la firma e le indicazioni relative ai periodi di tempo che non sono più correttamente registrati o stampati dal tachigrafo:
a)
sul foglio o sui fogli di registrazione; oppure
b)
su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o da conservare insieme con la carta del conducente.
Storico versioni
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