Art. 35
Carte del conducente e fogli di registrazione danneggiati
In vigore dal 4 feb 2014
Carte del conducente e fogli di registrazione danneggiati
1. Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni o della carta del conducente, i conducenti devono conservare il foglio di registrazione o la carta del conducente deteriorati insieme con qualsiasi foglio di registrazione di riserva utilizzato per sostituirlo.
2. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve:
a)
all’inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato:
i)
informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;
ii)
i periodi di cui all’, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv);
b)
al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.
Storico versioni
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