Art. 35

Carte del conducente e fogli di registrazione danneggiati

In vigore dal 4 feb 2014
Carte del conducente e fogli di registrazione danneggiati 1.   Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni o della carta del conducente, i conducenti devono conservare il foglio di registrazione o la carta del conducente deteriorati insieme con qualsiasi foglio di registrazione di riserva utilizzato per sostituirlo. 2.   In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve: a) all’inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato: i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma; ii) i periodi di cui all’, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv); b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.
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