Art. 1
In vigore dal 3 feb 2014
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 sono modificati come segue:
1)
L’allegato II è modificato come segue:
a)
al punto 20, «Gin», è aggiunta la seguente lettera d):
«d)
Il termine “gin” può essere completato dal termine “dry” se non contiene edulcoranti in misura superiore a 0,1 grammi di zucchero per litro di prodotto finale.»
b)
al punto 21, «gin distillato», è aggiunta la seguente lettera d):
«d)
Il termine “gin distillato” può essere completato dal termine “dry” se non contiene edulcoranti in misura superiore a 0,1 grammi di zucchero per litro di prodotto finale.»
2)
L’allegato III è modificato come segue:
a)
nella categoria di prodotti 9 «Acquavite di frutta», è aggiunta la seguente voce:
«Újfehértói meggypálinka
Ungheria»
b)
nella categoria di prodotti 31 «Vodka aromatizzata», è aggiunta la seguente voce:
«Polska Wódka/Polish Vodka
(*1)
Originali lietuviška degtinė/Vodka originale lituana
(*1)
Polonia
Lituania
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:98(1):oj#art-1