Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 feb 2014
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 sono modificati come segue: 1) L’allegato II è modificato come segue: a) al punto 20, «Gin», è aggiunta la seguente lettera d): «d) Il termine “gin” può essere completato dal termine “dry” se non contiene edulcoranti in misura superiore a 0,1 grammi di zucchero per litro di prodotto finale.» b) al punto 21, «gin distillato», è aggiunta la seguente lettera d): «d) Il termine “gin distillato” può essere completato dal termine “dry” se non contiene edulcoranti in misura superiore a 0,1 grammi di zucchero per litro di prodotto finale.» 2) L’allegato III è modificato come segue: a) nella categoria di prodotti 9 «Acquavite di frutta», è aggiunta la seguente voce: «Újfehértói meggypálinka Ungheria» b) nella categoria di prodotti 31 «Vodka aromatizzata», è aggiunta la seguente voce: «Polska Wódka/Polish Vodka  (*1) Originali lietuviška degtinė/Vodka originale lituana  (*1) Polonia Lituania
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