Art. 4
In vigore dal 31 gen 2014
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014, ad eccezione del punto 4 dell’allegato I, che si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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