Art. 3
In vigore dal 31 gen 2014
Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
il punto 9 è sostituito da quanto segue:
«9)
“Componente o sistema deteriorato qualificato” (di seguito “QDC”), una componente o un sistema, intenzionalmente sottoposti a deterioramento, ad esempio tramite invecchiamento accelerato, o manipolati in maniera controllata e il cui uso è accettato dall’autorità di omologazione, ai sensi di quanto disposto all’allegato 9B del regolamento UNECE n. 49, se si dimostra l’efficienza dell’OBD del sistema motore;»
b)
i punti 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:
«19)
“Indice di Wobbe (Wl inferiore o Wu superiore)”, il rapporto tra il corrispondente potere calorifico di un gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento:
Che può anche essere espresso nella forma che segue:
20)
“Fattore di spostamento λ” (di seguito “Sλ”), espressione che descrive la flessibilità richiesta a un sistema di gestione del motore relativamente ad un cambiamento del rapporto di eccesso d’aria λ se il motore è alimentato con una composizione di gas diversa dal metano puro, come specificato all’allegato 4, appendice 5, sezione A.5.5.1 del regolamento UNECE n. 49;»
c)
sono aggiunti i seguenti punti da 45 a 56:
«45)
“modalità diesel”, la normale modalità di funzionamento di un motore a doppia alimentazione durante la quale il motore non utilizza un carburante gassoso per nessuna sua condizione di funzionamento;
46)
“motore a doppia alimentazione”, un sistema motore progettato per funzionare contemporaneamente con carburante diesel e carburante gassoso; i due carburanti sono dosati separatamente e il quantitativo consumato di uno dei due rispetto all’altro può variare a seconda del funzionamento del veicolo;
47)
“modalità a doppia alimentazione”, la normale modalità di funzionamento di un motore a doppia alimentazione durante la quale, in determinate condizioni di funzionamento del motore, il motore usa contemporaneamente carburante diesel e carburante gassoso;
48)
“veicolo a doppia alimentazione”, un veicolo dotato di un motore a doppia alimentazione in cui i carburanti usati dal motore sono forniti da sistemi separati di stoccaggio a bordo;
49)
“modalità di servizio”, una modalità speciale di un motore a doppia alimentazione che viene attivata a scopo di riparazione o per far uscire il veicolo dal traffico se non è possibile il funzionamento nella modalità a doppia alimentazione;
50)
“indice energetico del gas (Gas Energy Ratio — GER)” nei motori a doppia alimentazione, è il rapporto, espresso in percentuale, tra il contenuto energetico del carburante gassoso e il contenuto energetico di entrambi i carburanti (diesel e gassoso); il contenuto energetico dei carburanti è definito come il potere calorifico inferiore;
51)
“indice medio del gas”, l’indice energetico medio del gas calcolato durante un ciclo di guida;
52)
“motore a doppia alimentazione di tipo 1A”, un motore a doppia alimentazione funzionante durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas non inferiore al 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), che non tiene il minimo con il solo carburante diesel e che non dispone di modalità diesel;
53)
“motore a doppia alimentazione di tipo 1B”, un motore a doppia alimentazione funzionante durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas non inferiore al 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), che in modalità a doppia alimentazione non tiene il minimo con il solo carburante diesel ma che dispone di modalità diesel;
54)
“motore a doppia alimentazione di tipo 2A”, un motore a doppia alimentazione funzionante durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas compreso tra il 10 % e il 90 % (10 % < GERWHTC < 90 %) e che non dispone di modalità diesel oppure che funziona durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas non inferiore al 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), ma che tiene il minimo solo con il carburante diesel e non dispone di modalità diesel;
55)
“motore a doppia alimentazione di tipo 2 B”, un motore a doppia alimentazione funzionante durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas compreso tra il 10 % e il 90 % (10 % <GERWHTC < 90 %) e che dispone di modalità diesel oppure che funziona durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas non inferiore al 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), ma che tiene il minimo solo con il carburante diesel in modalità a doppia alimentazione e non dispone di modalità diesel;
56)
“motore a doppia alimentazione di tipo 3B”, un motore a doppia alimentazione funzionante durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas non superiore al 10 % (GERWHTC ≤ 10 %) e che dispone di modalità diesel.»;
2)
all’, il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:
«1 Per ottenere l’omologazione CE di un sistema motore o di una famiglia di motori quale unità tecnica distinta, o l’omologazione CE di un veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del medesimo, oppure l’omologazione CE di un veicolo riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del medesimo, il fabbricante deve dimostrare, ai sensi delle disposizioni dell’allegato I, che i veicoli o i sistemi motore sono stati sottoposti alle prove e soddisfano i requisiti di cui agli nonché agli allegati da III a VIII, X, XIII, XIV e XVII. Il fabbricante garantisce altresì la conformità alle specifiche relative ai carburanti di riferimento indicate nell’allegato IX. Nel caso dei motori e dei veicoli a doppia alimentazione, il fabbricante deve inoltre soddisfare i requisiti di cui all’allegato XVIII.»;
3)
all’, il testo dei paragrafi 2 e 6 è sostituito dal seguente:
«2. Per ottenere l’omologazione CE di un veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del medesimo o l’omologazione CE di un veicolo riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del medesimo, il fabbricante deve garantire la conformità ai requisiti di montaggio di cui all’allegato I, sezione 4, e, nei veicoli a doppia alimentazione, ai requisiti aggiuntivi di montaggio di cui all’allegato XVIII, sezione 6.
3. Per ottenere l’estensione dell’omologazione CE di un veicolo omologato riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del medesimo ai sensi del presente regolamento, dotato di massa di riferimento superiore a 2 380 kg, ma inferiore a 2 610 kg, il fabbricante deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato VIII, sezione 5.
4. Le disposizioni riguardanti l’omologazione alternativa di cui all’allegato X, punto 2.4.1, e all’allegato XIII, punto 2.1, non si applicano ai fini di ottenere l’omologazione CE di un sistema motore o di una famiglia di motori quale unità tecnica distinta. Esse non si applicano neppure ai motori e ai veicoli a doppia alimentazione.
5. Qualsiasi sistema motore e qualsiasi elemento di progettazione in grado di influire sulle emissioni di inquinanti gassosi e particolato deve essere progettato, costruito, assemblato e installato in modo che, in condizioni d’uso normali, il motore sia conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 595/2009 e a quelle del presente regolamento. Il fabbricante deve anche la conformità ai requisiti relativi alle emissioni fuori ciclo di cui all’articolo 14 e all’allegato VI del presente regolamento. Nel caso dei motori e dei veicoli a doppia alimentazione occorre rispettare anche le prescrizioni di cui all’allegato XVIII.
6. Per ottenere l’omologazione CE di un sistema motore o di una famiglia di motori quale unità tecnica distinta o l’omologazione CE di un veicolo riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del medesimo, ai fini di un’omologazione universale per tutti i gruppi di carburanti, o di un’omologazione limitata a un gruppo di carburanti oppure di un’omologazione per un determinato carburante, il fabbricante deve garantire la conformità ai requisiti di cui all’allegato I, sezione 1.»;
4)
all’articolo 5, paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera j):
«j)
eventualmente, la documentazione necessaria per la corretta installazione del motore omologato come unità tecnica distinta.»;
5)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. In alternativa alla procedura prevista al paragrafo 1, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione CE a un sistema motore o di una famiglia di motori quale unità tecnica distinta se sono riunite tutte le seguenti condizioni:
a)
al momento della domanda di omologazione CE era già stata rilasciata l’omologazione a un sistema motore o a una famiglia di motori quale unità tecnica distinta ai sensi del regolamento UNECE n. 49;
b)
i requisiti di cui agli articoli da 2 bis a 2 septies del presente regolamento in materia di accesso alle informazioni sull’OBD del veicolo e alla riparazione e manutenzione del medesimo, applicabili al sistema motore o alla famiglia di motori in questione, sono soddisfatti;
c)
i requisiti di cui all’allegato X, punto 6.2, del presente regolamento durante il periodo transitorio stabilito dall’, paragrafo 7, sono soddisfatti;
d)
sono applicate tutte le altre eccezioni di cui all’allegato VII, punti 3.1 e 5.1, del presente regolamento, all’allegato X, punti 2.1 e 6.1, del presente regolamento, all’allegato XIII, punti 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 e 10, del presente regolamento e all’allegato XIII, appendice 6, punto 1 del presente regolamento.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2 Quando rilascia l’omologazione CE ai sensi del paragrafo 1 e 1 bis, l’autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE conforme al modello di cui all’allegato I, appendice 5.»;
6)
l’articolo 8 è così modificato:
a)
è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. In alternativa alla procedura prevista al paragrafo 1, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione CE a un veicolo dotato di sistema motore omologato riguardo alle emissioni e all’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo se sono riunite tutte le seguenti condizioni:
a)
al momento della domanda di omologazione CE era già stata rilasciata l’omologazione di un veicolo dotato di sistema motore omologato ai sensi del regolamento UNECE n. 49;
b)
i requisiti di cui agli articoli da 2 bis a 2 septies del presente regolamento, in materia di accesso alle informazioni sull’OBD del veicolo e sulla riparazione e manutenzione del medesimo, sono soddisfatti;
c)
i requisiti di cui all’allegato X, punto 6.2, del presente regolamento durante il periodo transitorio stabilito dall’, paragrafo 7, sono soddisfatti;
d)
sono applicate tutte le altre eccezioni di cui all’allegato VII, punti 3.1 e 5.1, del presente regolamento, all’allegato X, punti 2.1 e 6.1, del presente regolamento, all’allegato XIII, punti 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 e 10, del presente regolamento e all’allegato XIII, appendice 6, punto 1 del presente regolamento.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando rilascia l’omologazione CE ai sensi del paragrafo 1 e 1 bis, l’autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE conforme al modello di cui all’allegato I, appendice 6.»;
7)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. In alternativa alla procedura prevista al paragrafo 1, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione CE a un veicolo riguardo alle emissioni e all’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo se sono riunite tutte le seguenti condizioni:
a)
al momento della domanda di omologazione CE era già stata rilasciata l’omologazione di un veicolo ai sensi del regolamento UNECE n. 49;
b)
i requisiti di cui agli articoli da 2 bis a 2 septies del presente regolamento in materia di accesso alle informazioni sull’OBD del veicolo e alla riparazione e manutenzione del medesimo sono soddisfatti;
c)
i requisiti di cui all’allegato X, punto 6.2, del presente regolamento durante il periodo transitorio stabilito dall’, paragrafo 7, sono soddisfatti;
d)
sono applicate tutte le altre eccezioni di cui all’allegato VII, punti 3.1 e 5.1, del presente regolamento, all’allegato X, punti 2.1 e 6.1, del presente regolamento, all’allegato XIII, punti 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 e 10, del presente regolamento e all’allegato XIII, appendice 6, punto 1 del presente regolamento.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando rilascia l’omologazione CE ai sensi del paragrafo 1 e 1 bis, l’autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE conforme al modello di cui all’allegato I, appendice 7.»;
8)
all’articolo 16, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le condizioni di prova sono conformi ai requisiti dell’allegato 4, sezione 6, del regolamento UNECE n. 49.»;
9)
gli allegati I, II e da IV a XIV sono modificati in dipendenza dell’allegato III del presente regolamento;
10)
l’allegato III è sostituito dal testo dell’allegato IV del presente regolamento;
11)
viene aggiunto l’allegato XVIII, il cui testo compare nell’allegato V del presente regolamento.
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