Art. 2
In vigore dal 29 gen 2014
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 18 febbraio 2016.
In deroga al secondo paragrafo gli Stati membri possono scegliere di non applicare le disposizioni della norma ORO.FTL.205, lettera e), dell’allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012 e continuare ad applicare le norme nazionali esistenti concernenti il riposo durante il volo fino al 17 febbraio 2017.
Se uno Stato membro si avvale delle disposizioni del terzo paragrafo ne dà comunicazione alla Commissione e all’Agenzia, descrivendo le ragioni e la durata della deroga, nonché il programma di attuazione contenente le azioni previste e il relativo calendario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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