Art. 1

Limiti dei tempi di volo

In vigore dal 29 gen 2014
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato: 1. All’ è aggiunto il seguente punto 6: «6) “Operazioni di aerotaxi”, ai fini dei limiti dei tempi di volo e di servizio, operazioni di trasporto aereo commerciale non pianificate ed effettuate su richiesta con un velivolo con una configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MPOSC) di 19 o inferiore.» 2. L’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Limiti dei tempi di volo 1.   Le operazioni CAT con velivoli sono soggette al capo FTL dell’allegato III. 2.   In deroga al paragrafo 1, le operazioni CAT di aerotaxi, del servizio medico di emergenza e a pilotaggio singolo, effettuate con velivoli, sono soggette all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3922/91 e al capo Q dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 nonché alle relative deroghe nazionali basate su valutazioni dei rischi di sicurezza effettuate dalle autorità competenti. 3.   Le operazioni CAT effettuate con elicotteri devono rispettare le prescrizioni nazionali.» 3. È inserito il seguente articolo 9 bis: «Articolo 9 bis L’Agenzia effettua un esame continuo dell’efficacia delle disposizioni concernenti i limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti relativi ai tempi di riposo contenuti negli allegati II e III. Entro il 18 febbraio 2019 l’Agenzia presenta una prima relazione sui risultati di questo riesame. Tale esame presuppone competenze scientifiche e si basa sui dati operativi raccolti, con l’assistenza degli Stati membri, nel lungo termine successivamente alla data di applicazione del presente regolamento. L’esame di cui al paragrafo 1 valuta l’impatto sullo stato di attenzione dell’equipaggio almeno per quanto riguarda: — tempi di servizio di oltre 13 ore nell’orario più favorevole del giorno, — tempi di servizio di oltre 10 ore nell’orario meno favorevole del giorno, — tempi di servizio di oltre 11 ore per i membri dell’equipaggio in uno stato di acclimatazione non conosciuto, — tempi di servizio che includono un numero elevato di tratte (più di 6), — servizi a chiamata come «standby» o riserva seguiti da servizi di volo; e — orari irregolari.» 4. L’allegato II è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento. 5. L’allegato III è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.
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