Art. 3
In vigore dal 15 gen 2014
Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in itinere relative all'adozione di misure previste dai regolamenti elencati nell'allegato del presente regolamento qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima della medesima data:
a)
la Commissione abbia adottato un atto,
b)
sia prescritta la consultazione a norma dei regolamenti elencati nell'allegato e tale consultazione sia stata avviata, oppure
c)
sia prescritta una proposta a norma di uno dei regolamenti elencati nell'allegato e la Commissione abbia adottato tale proposta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:37(1):oj#art-3