Art. 2

In vigore dal 15 gen 2014
I riferimenti alle disposizioni dei regolamenti elencati nell'allegato del presente regolamento si intendono fatti a tali disposizioni come modificate dal presente regolamento. I riferimenti alle precedenti denominazioni dei comitati si intendono fatti alle nuove denominazioni dei comitati stabilite dal presente regolamento. In tutti i regolamenti elencati nell'allegato: a) ogni riferimento ai termini "Comunità europea", "Comunità" o "Comunità europee" deve essere inteso come un riferimento a "Unione europea" o a "Unione"; b) ogni riferimento ai termini "mercato comune" deve essere inteso come un riferimento al "mercato interno"; c) ogni riferimento ai termini "comitato di cui all'articolo 113" o "comitato di cui all'articolo 133" deve essere inteso come un riferimento al "comitato di cui all'articolo 207"; d) ogni riferimento ai termini "articolo 113 del trattato" o "articolo 133 del trattato" deve essere inteso come un riferimento all'"articolo 207 del trattato".
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