Art. 2
In vigore dal 15 gen 2014
I riferimenti alle disposizioni dei regolamenti elencati nell'allegato del presente regolamento si intendono fatti a tali disposizioni come modificate dal presente regolamento.
I riferimenti alle precedenti denominazioni dei comitati si intendono fatti alle nuove denominazioni dei comitati stabilite dal presente regolamento.
In tutti i regolamenti elencati nell'allegato:
a)
ogni riferimento ai termini "Comunità europea", "Comunità" o "Comunità europee" deve essere inteso come un riferimento a "Unione europea" o a "Unione";
b)
ogni riferimento ai termini "mercato comune" deve essere inteso come un riferimento al "mercato interno";
c)
ogni riferimento ai termini "comitato di cui all'articolo 113" o "comitato di cui all'articolo 133" deve essere inteso come un riferimento al "comitato di cui all'articolo 207";
d)
ogni riferimento ai termini "articolo 113 del trattato" o "articolo 133 del trattato" deve essere inteso come un riferimento all'"articolo 207 del trattato".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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