Art. 3
In vigore dal 14 gen 2014
A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali prendono gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’ del presente regolamento.
La registrazione scade nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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