Art. 1
In vigore dal 14 gen 2014
Un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, è avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 al fine di determinare se e in che misura le importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, attualmente classificati con i codici NC ex 8427 90 00 (codici TARIC 8427 90 00 11 e 8427 90 00 19) ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8431 20 00 11 e 8431 20 00 19) e originari della Repubblica popolare cinese, prodotti ed esportati nell’Unione da Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd. (ulteriore codice TARIC A070), debbano essere soggette al dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, o se debba essere istituito un dazio antidumping individuale.
Ai fini del presente regolamento, i transpallet manuali sono carrelli su ruote muniti di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di pallet, progettati per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una barra articolata. I transpallet manuali sono destinati soltanto a sollevare un carico, azionando la barra fino ad un’altezza sufficiente da permettere il trasporto, e non hanno altre funzioni o impieghi supplementari, che permettano ad esempio i) di spostare e sollevare i carichi per collocarli in posizione più elevata o consentirne lo stoccaggio (carrelli elevatori), ii) impilare i pallet (carrelli stivatori), iii) sollevare il carico fino all’altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo) o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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