Art. 19
Deduzione di strumenti di capitale di imprese escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE ai fini dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 7 gen 2014
Deduzione di strumenti di capitale di imprese escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE ai fini dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli strumenti di capitale di imprese escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE ai sensi dell’ di detta direttiva sono dedotti nel modo seguente:
a)
tutti gli strumenti che hanno i requisiti per essere considerati capitale a norma del diritto societario applicabile all’impresa che li ha emessi e che sono inclusi nella più elevata classe di qualità dei fondi propri regolamentari senza alcun limite sono dedotti dal capitale primario di classe 1;
b)
qualsiasi strumento subordinato che assorbe perdite in situazione di continuità aziendale ed include la possibilità dell’emittente di cancellare pagamenti di cedole è dedotto dagli elementi aggiuntivi di classe 1. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del capitale aggiuntivo di classe 1, l’importo in eccesso è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1;
c)
qualsiasi altro strumento subordinato è dedotto dagli elementi di classe 2. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del capitale di classe 2, l’importo in eccesso è dedotto dagli elementi aggiuntivi di classe 1. Se questo importo supera l’importo del capitale aggiuntivo di classe 1, l’importo in eccesso residuo è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1;
d)
qualsiasi altro strumento incluso nei fondi propri dell’impresa in conformità al pertinente quadro di solvibilità applicabile o qualsiasi altro strumento per il quale l’ente non sia in grado di dimostrare l’applicabilità delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) è dedotto dal capitale primario di classe 1.
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