Art. 4

Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale società cooperativa ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 7 gen 2014
Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale società cooperativa ai fini dell’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   Le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto una società cooperativa ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. 2.   Per poter essere considerati società cooperative ai fini del paragrafo 1, gli enti devono avere uno dei seguenti status giuridici: a) in Austria: essere registrati come «eingetragene Genossenschaft (e.Gen.)» oppure «registrierte Genossenschaft» in virtù del «Gesetz über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (GenG)»; b) in Belgio: essere registrati come «Société Coopérative/Cooperative Vennostchap» e approvati in virtù del regio decreto dell’8 gennaio 1962, il quale fissa le condizioni di approvazione dei raggruppamenti nazionali di società cooperative e delle società cooperative; c) a Cipro: essere registrati come «Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα ή ΣΠΙ» istituiti ai sensi delle leggi sulle società cooperative del 1985; d) nella Repubblica ceca: essere autorizzati come «spořitelní a úvěrní družstvo» in virtù della «zákon upravující činnost spořitelních a úvěrních družstev»; e) in Danimarca: essere registrati come «andelskasser» o «sammenslutninger af andelskasser» in forza della legge danese sull’attività finanziaria; f) in Finlandia: essere registrati come: 1) «Osuuspankki» o «andelsbank» in virtù della «laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista» o della «lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform»; 2) «Muu osuuskuntamuotoinen luottolaitos» oppure «annat kreditinstitut i andelslagsform» ai sensi della «laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista» o della «lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform»; 3) «Keskusyhteisö» oppure «centralinstitutet» in forza della «laki talletuspankkien yhteenliittymästä» o della «lag om en sammanslutning av inlåningsbanker»; g) in Francia: essere registrati come «sociétés coopératives» ai sensi della «Loi n. 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération» e autorizzati come «banques mutualistes ou coopératives» in virtù del «Code monétaire et financier, partie législative, Livre V, titre Ier, chapitre II»; h) in Germania: essere registrati come «eingetragene Genossenschaft (eG)» in virtù del «Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsgesetz–GenG)»; i) in Grecia: essere registrati come «Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί» in forza della legge sulle cooperative n. 1667/1986 che operano come enti creditizi e possono essere classificati come «Συνεταιριστική Τράπεζα» in virtù della legge bancaria n. 3601/2007; j) in Ungheria: essere registrati come «Szövetkezeti hitelintézet» ai sensi della legge CXII del 1996 sugli enti creditizi e le imprese finanziarie; k) in Italia: essere registrati come: 1) «Banche popolari» in forza del «decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385»; 2) «Banche di credito cooperativo» in forza del «decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385»; 3) «Banche di garanzia collettiva dei fidi» ai sensi dell’ del «decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269», convertito nella «legge 24 novembre 2003, n. 326»; l) in Lussemburgo: essere registrati come «Sociétés cooperatives» di cui alla sezione VI della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali; m) nei Paesi Bassi: essere registrati come «coöperaties» oppure «onderlinge waarborgmaatschappijen» in virtù del «Libro 2, titolo 3 Rechtspersonen of the Burgerlijk wetboek»; n) in Polonia: essere registrati come «bank spółdzielczy» conformemente alle disposizioni del «Prawo bankowe»; o) in Portogallo: essere registrati come «Caixa de Crédito Agrícola Mútuo» oppure come «Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo» in virtù del «Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo e das Cooperativas de Crédito Agrícola» approvato con Decreto-Lei n. 24/91, de 11 de Janeiro; p) in Romania: essere registrati come «Organizații cooperatiste de credit» conformemente alle disposizioni del decreto ministeriale d’urgenza n. 99/2006 sugli enti creditizi e l’adeguatezza patrimoniale, approvato con modifiche e integrazioni dalla legge n. 227/2007; q) in Spagna: essere registrati come «Cooperativas de Crédito» in virtù della «Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito»; r) in Svezia: essere registrati come «Medlemsbank» ai sensi della «Lag (1995:1570) om medlemsbanker» oppure come «Kreditmarknadsförening» in virtù della «Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse»; s) nel Regno Unito: essere registrati come «cooperative societies» in forza dell’«Industrial and Provident Societies Act» del 1965 e dell’«Industrial and Provident Societies Act» (Irlanda del Nord) del 1969. 3.   Per quanto riguarda il capitale primario di classe 1, per essere considerato una società cooperativa ai fini del paragrafo 1, l’ente deve essere in grado di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile o dello statuto sociale, a livello di soggetto giuridico, soltanto gli strumenti di capitale di cui all’ del regolamento (UE) n. 575/2013. 4.   Per essere considerato una società cooperativa ai fini del paragrafo 1, se i possessori — membri dell’ente o persone ad esso esterne — degli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui al paragrafo 3 possono ritirarsi, ai sensi della normativa nazionale applicabile, possono anche avere il diritto di restituire lo strumento di capitale all’ente, ma solo nei limiti della normativa nazionale applicabile, dello statuto sociale, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del presente regolamento. Questo non impedisce all’ente di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile, a favore di membri dell’ente o persone ad esso esterne, strumenti di capitale primario di classe 1 conformi all’ del regolamento (UE) n. 575/2013 che non concedono il diritto di restituire lo strumento di capitale all’ente.
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