Art. 16

Deduzioni dei tributi prevedibili ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera l), e dell’articolo 56, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 7 gen 2014
Deduzioni dei tributi prevedibili ai fini dell’, paragrafo 1, lettera l), e dell’articolo 56, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   A condizione che l’ente applichi una disciplina contabile e politiche contabili che prevedono la piena rilevazione delle passività fiscali correnti e differite connesse alle operazioni e ad altri eventi rilevati nello stato patrimoniale o nel conto profitti e perdite, l’ente può considerare che i tributi prevedibili siano già stati presi in considerazione. L’autorità competente si accerta che siano state effettuate tutte le deduzioni necessarie conformemente ai principi contabili applicabili o a qualsiasi altro aggiustamento. 2.   Se l’ente calcola il proprio capitale primario di classe 1 sulla base del bilancio redatto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, la condizione di cui al paragrafo 1 è considerata soddisfatta. 3.   Se la condizione di cui al paragrafo 1 non è soddisfatta, l’ente riduce gli elementi del proprio capitale primario di classe 1 dell’importo stimato dei tributi correnti e differiti non ancora rilevati nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite connessi alle operazioni e ad altri eventi rilevati nello stato patrimoniale o nel conto profitti e perdite. L’importo stimato dei tributi correnti e differiti è calcolato utilizzando un approccio equivalente a quello previsto dal regolamento (CE) n. 1606/2002. L’importo stimato dei tributi differiti non può essere compensato con attività fiscali differite che non sono rilevate nel bilancio.
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Deduzioni dei tributi prevedibili ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera l), e dell’articolo 56, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 (Art. 16 Regolamento (UE) 2014/241) — Testo vigente | Portale Normativo