Art. 15

Deduzioni delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 7 gen 2014
Deduzioni delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite ai fini dell’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   L’autorità competente concede la preventiva autorizzazione di cui all’articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 soltanto se la facoltà di utilizzare le rispettive attività dei fondi pensione a prestazioni definite senza restrizioni comporta l’accesso immediato e illimitato alle attività, per esempio quando l’uso delle attività non è ristretto da limiti di alcun tipo e non vi è alcun diritto di terzi su tali attività. 2.   È presumibile che vi sia accesso illimitato alle attività quando l’ente non è tenuto a chiedere e ottenere un’approvazione specifica del gestore dei fondi pensione o dei beneficiari delle pensioni ogni volta che vuole accedere ai fondi in eccesso del piano.
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Deduzioni delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 (Art. 15 Regolamento (UE) 2014/241) — Testo vigente | Portale Normativo