Art. 8

Preparazione dei programmi

In vigore dal 7 gen 2014
Preparazione dei programmi Gli Stati membri, in conformità al loro quadro istituzionale e giuridico, coinvolgono i partner pertinenti nella preparazione dei programmi, in particolare per quanto riguarda: a) l’analisi e l’identificazione delle esigenze; b) la definizione o la selezione delle priorità e dei relativi obiettivi specifici; c) l’assegnazione dei finanziamenti; d) la definizione degli indicatori specifici dei programmi; e) l’applicazione dei principi orizzontali quali definiti agli del regolamento (UE) n. 1303/2013; f) la composizione del comitato di sorveglianza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:240:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Preparazione dei programmi (Art. 8 Regolamento (UE) 2014/240) — Testo vigente | Portale Normativo