Art. 8
Preparazione dei programmi
In vigore dal 7 gen 2014
Preparazione dei programmi
Gli Stati membri, in conformità al loro quadro istituzionale e giuridico, coinvolgono i partner pertinenti nella preparazione dei programmi, in particolare per quanto riguarda:
a)
l’analisi e l’identificazione delle esigenze;
b)
la definizione o la selezione delle priorità e dei relativi obiettivi specifici;
c)
l’assegnazione dei finanziamenti;
d)
la definizione degli indicatori specifici dei programmi;
e)
l’applicazione dei principi orizzontali quali definiti agli del regolamento (UE) n. 1303/2013;
f)
la composizione del comitato di sorveglianza.
Storico versioni
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