Art. 17

Rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti

In vigore dal 7 gen 2014
Rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti 1.   L’autorità di gestione esamina la necessità di avvalersi di assistenza tecnica al fine di sostenere il rafforzamento delle capacità istituzionali dei partner, in particolare per quanto riguarda i piccoli enti locali, le parti economiche e sociali e le organizzazioni non governative, al fine di aiutarli a partecipare con efficacia alla preparazione, all’attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi. 2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può assumere la forma di, tra l’altro, seminari ad hoc, sessioni di formazione, coordinamento e collegamento in rete di strutture o contributi ai costi di partecipazione a riunioni sulla preparazione, sull’attuazione, sulla sorveglianza e sulla valutazione del programma. 3.   Per i programmi di sviluppo rurale, il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere fornito attraverso la rete rurale nazionale stabilita in conformità all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 4.   Per i programmi del FSE, le autorità di gestione nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni in transizione o negli Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione garantiscono che, in base alle esigenze, siano assegnate adeguate risorse del FSE alle attività di sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni non governative che partecipano ai programmi. 5.   Per la cooperazione territoriale europea, il sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 può inoltre coprire il sostegno ai partner per il potenziamento delle capacità istituzionali finalizzate alla partecipazione ad attività di cooperazione internazionale.
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Rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti (Art. 17 Regolamento (UE) 2014/240) — Testo vigente | Portale Normativo