Art. 15

Coinvolgimento dei partner pertinenti nella sorveglianza dei programmi

In vigore dal 7 gen 2014
Coinvolgimento dei partner pertinenti nella sorveglianza dei programmi Le autorità di gestione coinvolgono i partner, nel quadro del comitato di sorveglianza e dei loro gruppi di lavoro, nel valutare l’efficacia del programma, comprese le conclusioni della verifica di efficacia dell’attuazione, e nella preparazione delle relazioni di attuazione annuali relative ai programmi.
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