Art. 4
Calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ai fini del trattamento degli importi delle perdite attese ai sensi dell’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 20 dic 2013
Calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ai fini del trattamento degli importi delle perdite attese ai sensi dell’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Ai fini del trattamento degli importi delle perdite attese ai sensi dell’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano le rettifiche di valore su crediti generiche totali relative alle esposizioni incluse nel trattamento degli importi delle perdite attese come la somma degli importi identificati come rettifiche di valore su crediti generiche a norma dell’ del presente regolamento, che l’ente ha assegnato conformemente all’articolo 110, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Ai fini del trattamento degli importi delle perdite attese ai sensi dell’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013, il totale delle rettifiche di valore su crediti specifiche relative alle esposizioni incluse nel trattamento degli importi delle perdite attese è pari alla somma degli importi di cui alle lettere a) e b), escluse le esposizioni in stato di default:
a)
gli importi identificati come rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell’ correlati al rischio di credito di una singola esposizione;
b)
gli importi identificati come rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell’ correlati al rischio di credito di un gruppo di esposizioni e che sono stati assegnati ai sensi dell’.
3. Le rettifiche di valore su crediti specifiche totali correlate a un’esposizione in stato di default sono calcolate come la somma di tutti gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche per la singola esposizione o come gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche assegnate dall’ente a tale esposizione ai sensi dell’.
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