Art. 2
Assegnazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche per un gruppo di esposizioni alle esposizioni del gruppo
In vigore dal 20 dic 2013
Assegnazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche per un gruppo di esposizioni alle esposizioni del gruppo
1. Se una rettifica di valore su crediti specifica riflette perdite correlate al rischio di credito di un gruppo di esposizioni, gli enti assegnano tale rettifica di valore su crediti specifica a tutte le singole esposizioni del gruppo in proporzione agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. A tal fine, i valori delle esposizioni sono determinati senza tener conto di eventuali rettifiche di valore su crediti specifiche.
2. Ai fini del trattamento delle perdite attese di cui all’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013 per un gruppo di esposizioni non in stato di default, gli enti non sono tenuti ad assegnare una rettifica di valore su crediti specifica alle singole esposizioni del gruppo.
3. Se una rettifica di valore su crediti specifica si riferisce a un gruppo di esposizioni i cui requisiti di fondi propri per il rischio di credito sono calcolati in parte con il metodo standardizzato e in parte con il metodo basato sui rating interni, l’ente assegna tale rettifica di valore su crediti specifica al gruppo di esposizioni trattate in base a ognuno dei metodi, in proporzione agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio del gruppo prima di adottare le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2. A tal fine, i valori delle esposizioni sono determinati senza tener conto di eventuali rettifiche di valore su crediti specifiche.
4. Nell’assegnare le rettifiche di valore su crediti specifiche alle esposizioni, gli enti assicurano che la stessa porzione non venga assegnata due volte, a esposizioni diverse.
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