Art. 3
Termini e procedura per la revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali
In vigore dal 17 dic 2013
Termini e procedura per la revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali
Quando uno Stato membro intende revocare il riconoscimento di un’organizzazione di produttori o di un’organizzazione interprofessionale a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1379/2013, esso comunica tale intenzione all’organizzazione interessata insieme ai motivi della revoca. Lo Stato membro dà all’organizzazione di produttori o all’organizzazione interprofessionale interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro due mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:1419:oj#art-3