Art. 3

Termini e procedura per la revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali

In vigore dal 17 dic 2013
Termini e procedura per la revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali Quando uno Stato membro intende revocare il riconoscimento di un’organizzazione di produttori o di un’organizzazione interprofessionale a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1379/2013, esso comunica tale intenzione all’organizzazione interessata insieme ai motivi della revoca. Lo Stato membro dà all’organizzazione di produttori o all’organizzazione interprofessionale interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro due mesi.
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