Art. 2
Termini, procedure e forma delle domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali
In vigore dal 17 dic 2013
Termini, procedure e forma delle domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali
1. Entro tre mesi dal ricevimento di una domanda di riconoscimento a norma degli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) n. 1379/2013, lo Stato membro interessato informa l’organizzazione di produttori o l’organizzazione interprofessionale per iscritto della sua decisione. In caso di diniego del riconoscimento, la decisione dello Stato membro dev’essere motivata.
2. La forma delle domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali è fissata nell’allegato I.
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