Art. 2

Procedura

In vigore dal 17 dic 2013
Procedura 1.   Ai fini del presente regolamento ciascuna istituzione può concludere accordi con altre istituzioni al fine di creare sinergie e ridurre le spese. Tali istituzioni sono responsabili del trattamento dei dati personali relativi al personale o ai richiedenti speciali di cui all', paragrafo 1. Tali dati comprendono i dati anagrafici usati per identificare in modo inequivocabile il titolare del lasciapassare, incluse l'immagine del volto e due impronte digitali come elementi biometrici. 2.   Ai fini del presente regolamento, la Commissione funge da punto centrale per la trasmissione all'entità di cui al paragrafo 3 dei dati personali trattati dalle istituzioni. 3.   La Commissione designa l'entità responsabile della concezione, produzione e personalizzazione dei lasciapassare, tenendo conto della natura sensibile dei documenti da produrre. La designazione è effettuata conformemente alle disposizioni applicabili alle procedure di aggiudicazione degli appalti, in particolare quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Ogni trasferimento di dati personali nel corso della procedura avviene in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001. 4.   Ogni lasciapassare rimane di proprietà dell'Unione.
Storico versioni

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