Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 17 dic 2013
Ambito di applicazione 1.   Il lasciapassare è concesso nell'esclusivo interesse dell'Unione ai membri delle istituzioni dell'Unione di cui al paragrafo 2, e ai suoi agenti. È rilasciato ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite all'articolo 23 dello statuto dei funzionari e agli articoli 11 e 81 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. Il lasciapassare può essere rilasciato, esclusivamente nell'interesse dell'Unione, in via eccezionale e con le debite giustificazioni, a richiedenti speciali, conformemente all'allegato II. 2.   Il presente regolamento si applica alle istituzioni, alle agenzie e agli altri organismi dell'Unione europea, nonché al servizio europeo per l'azione esterna (le «istituzioni»).
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