Art. 2
In vigore dal 17 dic 2013
Con effetto dal 1o luglio 2013, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti ai sensi dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della seguente tabella.
Con effetto dal 1o gennaio 2014, i coefficienti correttori da applicare ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della seguente tabella.
Con effetto dal 1o luglio 2013, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della seguente tabella.
1
2
3
4
Stato/Sede
Remunerazione
Trasferimento
Pensione
1.7.2013
1.1.2014
1.7.2013
Bulgaria
57,5
56,8
100,0
Repubblica ceca
80,0
74,8
100,0
Danimarca
134,8
132,2
132,2
Germania
96,8
96,5
100,0
Bonn
94,9
Karlsruhe
92,8
Monaco di Baviera
108,2
Estonia
78,9
79,2
100,0
Irlanda
113,0
105,8
105,8
Grecia
91,2
91,7
100,0
Spagna
96,3
91,3
100,0
Francia
117,4
109,2
109,2
Croazia
80,0
75,0
100,0
Italia
104,4
97,9
100,0
Varese
92,8
Cipro
83,7
86,9
100,0
Lettonia
76,1
73,7
100,0
Lituania
71,9
71,1
100,0
Ungheria
76,1
67,0
100,0
Malta
84,4
84,5
100,0
Paesi Bassi
108,9
105,6
105,6
Austria
108,3
104,8
104,8
Polonia
73,0
66,0
100,0
Portogallo
83,1
85,1
100,0
Romania
69,8
62,4
100,0
Slovenia
85,4
80,6
100,0
Slovacchia
80,2
73,2
100,0
Finlandia
123,7
114,9
114,9
Svezia
132,9
124,4
124,4
Regno Unito
139,2
113,5
113,5
Culham
107,6
Storico versioni
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