Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 dic 2013
Con effetto dal 1o luglio 2013, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti ai sensi dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della seguente tabella. Con effetto dal 1o gennaio 2014, i coefficienti correttori da applicare ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della seguente tabella. Con effetto dal 1o luglio 2013, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della seguente tabella. 1 2 3 4 Stato/Sede Remunerazione Trasferimento Pensione 1.7.2013 1.1.2014 1.7.2013 Bulgaria 57,5 56,8 100,0 Repubblica ceca 80,0 74,8 100,0 Danimarca 134,8 132,2 132,2 Germania 96,8 96,5 100,0 Bonn 94,9 Karlsruhe 92,8 Monaco di Baviera 108,2 Estonia 78,9 79,2 100,0 Irlanda 113,0 105,8 105,8 Grecia 91,2 91,7 100,0 Spagna 96,3 91,3 100,0 Francia 117,4 109,2 109,2 Croazia 80,0 75,0 100,0 Italia 104,4 97,9 100,0 Varese 92,8 Cipro 83,7 86,9 100,0 Lettonia 76,1 73,7 100,0 Lituania 71,9 71,1 100,0 Ungheria 76,1 67,0 100,0 Malta 84,4 84,5 100,0 Paesi Bassi 108,9 105,6 105,6 Austria 108,3 104,8 104,8 Polonia 73,0 66,0 100,0 Portogallo 83,1 85,1 100,0 Romania 69,8 62,4 100,0 Slovenia 85,4 80,6 100,0 Slovacchia 80,2 73,2 100,0 Finlandia 123,7 114,9 114,9 Svezia 132,9 124,4 124,4 Regno Unito 139,2 113,5 113,5 Culham 107,6
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