Art. 5

Modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009

In vigore dal 17 dic 2013
Modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 Nel regolamento (CE) n. 1224/2009, è inserito il seguente articolo: "Articolo 2 bis Applicazione del regime di controllo dell'Unione a determinati segmenti della flotta di Mayotte in quanto regione ultraperiferica 1.   Fino al 31 dicembre 2021 l', paragrafo 3, e gli , da 58 a 62, 66, 68 e 109 non si applicano alla Francia per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte, una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("Mayotte"), nonché per quanto riguarda le attività e le catture di tali pescherecci. 2.   Entro il 30 settembre 2014 la Francia istituisce un regime semplificato e provvisorio di controllo applicabile ai pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte. Tale regime tratta le seguenti questioni: a) conoscenza della capacità di pesca; b) accesso alle acque di Mayotte; c) ottemperanza agli obblighi di dichiarazione; d) designazione delle autorità responsabili delle attività di controllo; e) misure atte a garantire che l'attuazione delle norme relative ai pescherecci di lunghezza superiore ai 10 metri avvenga in modo non discriminatorio. Entro il 30 settembre 2020 la Francia presenta alla Commissione un piano d'intervento che stabilisce le misure da adottare per garantire la piena attuazione, a decorrere dal 1o gennaio 2022, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri che operano da Mayotte. Tale piano d'intervento è oggetto di dialogo tra la Francia e la Commissione. La Francia adotta tutti i provvedimenti necessari per attuare detto piano d'intervento.".
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