Art. 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 1380/2013

In vigore dal 17 dic 2013
Modifiche del regolamento (UE) n. 1380/2013 Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è modificato come segue: 1) all'articolo 23, è aggiunto il seguente paragrafo: "4.   In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2025 la Francia è autorizzata a introdurre nuova capacità senza dover ritirare una capacità equivalente per i diversi segmenti a Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (3mayotte") di cui all'allegato II."; 2) all'articolo 36, sono aggiunti i seguenti paragrafi: "5.   In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2021 la Francia è esonerata dall'obbligo di iscrivere nel proprio registro della flotta peschereccia dell'Unione quelle navi di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte. 6.   Fino al 31 dicembre 2021 la Francia tiene un registro provvisorio dei pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte. Tale registro contiene almeno il nome, la lunghezza complessiva e un codice d'identificazione di ogni peschereccio. I pescherecci registrati nel registro provvisorio sono considerati pescherecci registrati a Mayotte."; 3) le voci relative a Mayotte contenute nell'allegato del presente regolamento sono inserite nella tabella di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013 dopo la voce "Guadalupa: Specie pelagiche, L> 12m".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1385:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo