Art. 3
Modifiche del regolamento (UE) n. 1380/2013
In vigore dal 17 dic 2013
Modifiche del regolamento (UE) n. 1380/2013
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è modificato come segue:
1)
all'articolo 23, è aggiunto il seguente paragrafo:
"4. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2025 la Francia è autorizzata a introdurre nuova capacità senza dover ritirare una capacità equivalente per i diversi segmenti a Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (3mayotte") di cui all'allegato II.";
2)
all'articolo 36, sono aggiunti i seguenti paragrafi:
"5. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2021 la Francia è esonerata dall'obbligo di iscrivere nel proprio registro della flotta peschereccia dell'Unione quelle navi di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte.
6. Fino al 31 dicembre 2021 la Francia tiene un registro provvisorio dei pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte. Tale registro contiene almeno il nome, la lunghezza complessiva e un codice d'identificazione di ogni peschereccio. I pescherecci registrati nel registro provvisorio sono considerati pescherecci registrati a Mayotte.";
3)
le voci relative a Mayotte contenute nell'allegato del presente regolamento sono inserite nella tabella di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013 dopo la voce "Guadalupa: Specie pelagiche, L> 12m".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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