Art. 16

Misure transitorie

In vigore dal 17 dic 2013
Misure transitorie Le azioni avviate in virtù della decisione 2007/126/GAI, della decisione n. 1149/2007/CE o della decisione n. 1150/2007/CE restano disciplinate dalle disposizioni di tali decisioni fino al loro completamento. Per quanto riguarda tali azioni, i riferimenti ai comitati di cui all’ della decisione 2007/126/GAI, agli della decisione n. 1149/2007/CE, e all’ della decisione n. 1150/2007/CE sono interpretati come riferimenti al comitato di cui all’, paragrafo 1 del presente regolamento.
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