Art. 15

Indicatori

In vigore dal 17 dic 2013
Indicatori 1.   A norma dell', gli indicatori stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo servono quale base per monitorare e valutare in che misura ciascuno degli obiettivi specifici del programma di cui all' sia stato conseguito attraverso le azioni previste all'. Essi sono misurati in base a valori di riferimento predefiniti che riflettono la situazione antecedente l'attuazione delle azioni. Laddove opportuno, gli indicatori sono ripartiti, tra l'altro, per sesso, età e disabilità. 2.   Gli indicatori di cui al paragrafo 1 includono, tra gli altri, i seguenti: a) numero e percentuale di persone nel gruppo di riferimento che hanno beneficiato di attività di sensibilizzazione finanziate dal programma; b) numero e percentuale di membri della magistratura e operatori giudiziari in un gruppo di riferimento che hanno partecipato ad attività di formazione, scambi di personale, visite di studio, convegni e seminari finanziati dal programma; c) miglioramento del livello di conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione nei gruppi di partecipanti ad azioni finanziate dal programma rispetto al gruppo di riferimento nel suo complesso; d) numero di casi, attività e risultati della cooperazione transfrontaliera, anche mediante strumenti e procedure informatici stabiliti a livello dell'Unione; e) valutazione ad opera dei partecipanti delle attività cui hanno preso parte e della loro (attesa) sostenibilità; f) copertura geografica delle attività finanziate dal programma. 3.   Oltre agli indicatori di cui al paragrafo 2, le relazioni di valutazione intermedia ed ex post del programma esaminano, tra l'altro: a) l'effetto percepito del programma sull'accesso alla giustizia in base ai dati qualitativi e quantitativi raccolti a livello europeo; b) il numero e la qualità degli strumenti e mezzi sviluppati attraverso azioni finanziate dal programma; c) il valore aggiunto europeo del programma, compresa una valutazione delle attività del programma alla luce di iniziative analoghe sviluppate a livello nazionale o europeo che non ricevono un sostegno da un finanziamento dell'Unione, nonché dei relativi risultati (attesi) e dei vantaggi e/o degli svantaggi di un finanziamento dell'Unione rispetto ad un finanziamento nazionale per il tipo di attività in questione; d) il livello di finanziamento rispetto ai risultati ottenuti (efficienza); e) gli eventuali ostacoli amministrativi, organizzativi e/o strutturali ad una più agevole, efficace ed efficiente attuazione del programma (possibilità di semplificazione).
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Indicatori (Art. 15 Regolamento (UE) 2013/1382) — Testo vigente | Portale Normativo