Art. 73

Ambito di applicazione

In vigore dal 17 dic 2013
Ambito di applicazione Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni applicabili alle norme di commercializzazione. Tali disposizioni sono suddivise tra norme obbligatorie e menzioni riservate facoltative per i prodotti agricoli.
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Ambito di applicazione (Art. 73 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo