Art. 66

Reimpianti

In vigore dal 17 dic 2013
Reimpianti 1.   Gli Stati membri concedono automaticamente un'autorizzazione a produttori che hanno estirpato una superficie vitata successivamente al 1o gennaio 2016 e che hanno presentato una richiesta. Tale autorizzazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura. Le superfici a cui siffatte autorizzazioni si riferiscono non sono calcolate ai fini dell'. 2.   Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata qualora l'estirpazione della superficie oggetto dell'impegno sia effettuata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti. 3.   L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Nelle superfici ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri possono limitare il reimpianto, sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale ai sensi dell', alle superfici vitate conformi alla stessa specifica denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta della superficie estirpata. 4.   Il presente articolo non si applica nel caso di estirpazione di impianti non autorizzati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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In sintesi

Gli Stati membri rilasciano in modo automatico un'autorizzazione ai produttori che ne fanno richiesta dopo aver estirpato una superficie vitata successivamente al 1° gennaio 2016. L'autorizzazione copre una superficie equivalente a quella estirpata in coltura pura e deve essere impiegata nella medesima azienda. Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione anche a chi si impegna a estirpare la vecchia superficie entro quattro anni dal nuovo impianto. Per le aree destinate a vini DOP o IGP, il reimpianto può essere limitato alla stessa specifica denominazione o indicazione su raccomandazione di un'organizzazione professionale.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la concessione di autorizzazioni ai produttori per il reimpianto di superfici vitate a seguito di estirpazione, garantendo la corrispondenza delle superfici e regolando l'equilibrio produttivo anche per i vini a denominazione o indicazione protetta.

A chi si applica

Si applica ai produttori vitivinicoli che hanno estirpato o si impegnano a estirpare superfici vitate, nonché agli Stati membri competenti al rilascio delle autorizzazioni.

Esempio pratico

Un viticoltore estirpa un ettaro di vigneto nella propria azienda e presenta domanda per reimpiantare la medesima superficie. Lo Stato membro gli rilascia automaticamente l'autorizzazione per un ettaro equivalente da utilizzare nella stessa azienda. Se l'area produce vino a denominazione di origine protetta, il nuovo impianto può essere vincolato a mantenere la stessa denominazione.

Adempimenti e conseguenze

I produttori devono presentare un'apposita richiesta; se l'autorizzazione è concessa a fronte di un impegno ad estirpare, l'estirpazione deve essere effettuata entro la fine del quarto anno dall'impianto delle nuove viti. L'autorizzazione deve essere utilizzata nella stessa azienda.

Domande frequenti

È possibile ottenere l'autorizzazione prima di aver effettivamente completato l'estirpazione?Sì, gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione a chi si impegna formalmente a estirpare la superficie vitata entro la fine del quarto anno dall'impianto delle nuove viti.
L'autorizzazione di reimpianto può essere utilizzata in un'azienda diversa da quella di origine?No, il testo stabilisce espressamente che l'autorizzazione deve essere utilizzata nella stessa azienda in cui è stata effettuata l'estirpazione.
Le regole sui reimpianti valgono anche se sono state estirpate viti piantate abusivamente?No, l'articolo specifica chiaramente che le sue disposizioni non si applicano in caso di estirpazione di impianti non autorizzati.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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