Art. 66
Reimpianti
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Reimpianti
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Gli Stati membri rilasciano in modo automatico un'autorizzazione ai produttori che ne fanno richiesta dopo aver estirpato una superficie vitata successivamente al 1° gennaio 2016. L'autorizzazione copre una superficie equivalente a quella estirpata in coltura pura e deve essere impiegata nella medesima azienda. Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione anche a chi si impegna a estirpare la vecchia superficie entro quattro anni dal nuovo impianto. Per le aree destinate a vini DOP o IGP, il reimpianto può essere limitato alla stessa specifica denominazione o indicazione su raccomandazione di un'organizzazione professionale.
La norma disciplina la concessione di autorizzazioni ai produttori per il reimpianto di superfici vitate a seguito di estirpazione, garantendo la corrispondenza delle superfici e regolando l'equilibrio produttivo anche per i vini a denominazione o indicazione protetta.
Si applica ai produttori vitivinicoli che hanno estirpato o si impegnano a estirpare superfici vitate, nonché agli Stati membri competenti al rilascio delle autorizzazioni.
Un viticoltore estirpa un ettaro di vigneto nella propria azienda e presenta domanda per reimpiantare la medesima superficie. Lo Stato membro gli rilascia automaticamente l'autorizzazione per un ettaro equivalente da utilizzare nella stessa azienda. Se l'area produce vino a denominazione di origine protetta, il nuovo impianto può essere vincolato a mantenere la stessa denominazione.
I produttori devono presentare un'apposita richiesta; se l'autorizzazione è concessa a fronte di un impegno ad estirpare, l'estirpazione deve essere effettuata entro la fine del quarto anno dall'impianto delle nuove viti. L'autorizzazione deve essere utilizzata nella stessa azienda.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.