Art. 63

Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti

In vigore dal 17 dic 2013
Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti 1.   Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente. 2.   Gli Stati membri possono: a) applicare a livello nazionale una percentuale inferiore a quella stabilita al paragrafo 1; b) limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica. 3.   Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono a un aumento ordinato degli impianti viticoli, risultano in una percentuale superiore allo 0 % e sono giustificate in forza di una o più delle seguenti motivazioni specifiche: a) l'esigenza di evitare un palese rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alla prospettive di mercato relative a tali prodotti, senza andare al di là di quanto sia necessario per soddisfare tale esigenza.; b) l'esigenza di evitare un palese rischio di significativa svalutazione di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. 4.   Gli Stati membri pubblicano eventuali decisioni adottate a norma del paragrafo 2. Tali decisioni sono debitamente motivate. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione dette decisioni nonché le relative motivazioni.
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