Art. 52
Distillazione dei sottoprodotti
In vigore dal 17 dic 2013
Distillazione dei sottoprodotti
1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VIII, parte II, sezione D.
L'importo dell'aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.
2. L'aiuto è versato ai distillatori che effettuano la trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92 %.
Gli Stati membri possono subordinare la concessione del sostegno al deposito di una cauzione da parte del beneficiario.
3. I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'.
4. L'aiuto comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei sottoprodotti della vinificazione. Tale importo è trasferito dal distillatore al produttore, a condizione che quest'ultimo sostenga i relativi costi.
5. L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.
Storico versioni
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