Art. 52 · Distillazione dei sottoprodotti

Art. 52

Distillazione dei sottoprodotti

In vigore dal 17 dic 2013
Distillazione dei sottoprodotti 1.   Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VIII, parte II, sezione D. L'importo dell'aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto. 2.   L'aiuto è versato ai distillatori che effettuano la trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92 %. Gli Stati membri possono subordinare la concessione del sostegno al deposito di una cauzione da parte del beneficiario. 3.   I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'. 4.   L'aiuto comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei sottoprodotti della vinificazione. Tale importo è trasferito dal distillatore al produttore, a condizione che quest'ultimo sostenga i relativi costi. 5.   L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.
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