Art. 40

Compatibilità e coerenza

In vigore dal 17 dic 2013
Compatibilità e coerenza 1.   I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto dell'Unione e sono coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione. 2.   Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento dei produttori. 3.   Non è concesso alcun sostegno: a) ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca diversi da quelli di cui all', paragrafo 2, lettere d) e e); b) alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.
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Compatibilità e coerenza (Art. 40 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo