Art. 40
Compatibilità e coerenza
In vigore dal 17 dic 2013
Compatibilità e coerenza
1. I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto dell'Unione e sono coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione.
2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento dei produttori.
3. Non è concesso alcun sostegno:
a)
ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca diversi da quelli di cui all', paragrafo 2, lettere d) e e);
b)
alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1308:oj#art-40