Art. 223

Comunicazioni

In vigore dal 17 dic 2013
Comunicazioni 1.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli e per garantire la trasparenza del mercato e il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC nonché ottemperare agli obblighi stabiliti negli accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli Stati membri e i paesi terzi sono tenuti a trasmettere. Nel farlo, la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati. Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi. 2.   Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' intesi a definire: a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere; b) le categorie di dati da trattare, i periodi massimi di conservazione e la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi; c) i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili; d) le condizioni di pubblicazione delle informazioni. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, in particolare: a) i metodi di comunicazione delle informazioni; b) le regole sulle informazioni da comunicare; c) le modalità relative alla gestione delle informazioni da comunicare e al contenuto, alla forma, alla periodicità e alle scadenze delle comunicazioni; d) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, agli organismi internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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Comunicazioni (Art. 223 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo