Art. 221

Misure necessarie per risolvere problemi specifici

In vigore dal 17 dic 2013
Misure necessarie per risolvere problemi specifici 1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure di emergenza necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici. Tali misure possono derogare alle disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 2.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, connessi a situazioni in grado di causare un rapido deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato cui potrebbe essere difficile far fronte in caso di ritardi nell'adozione di misure, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, per risolvere problemi specifici. 3.   La Commissione adotta le misure di cui al paragrafo 1 o 2 solo se non è possibile adottare le misure di emergenza necessarie ai sensi dell' o 220. 4.   Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 o 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se dopo tale periodo i problemi specifici che hanno determinato l'adozione di tali misure persistono, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'riguardanti una soluzione permanente o presentare proposte legislative appropriate. 5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 o 2 entro due giorni lavorativi dalla relativa adozione.
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Misure necessarie per risolvere problemi specifici (Art. 221 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo