Art. 21
Altre competenze di esecuzione
In vigore dal 17 dic 2013
Altre competenze di esecuzione
La Commissione adotta gli atti di esecuzione per autorizzare gli Stati membri a utilizzare, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, in deroga all'allegato IV, punto C.III, i seguenti criteri di classificazione:
a)
il peso della carcassa,
b)
il colore della carne,
c)
lo stato d'ingrassamento.
Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2, o paragrafo 3.
Storico versioni
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