Art. 21

Altre competenze di esecuzione

In vigore dal 17 dic 2013
Altre competenze di esecuzione La Commissione adotta gli atti di esecuzione per autorizzare gli Stati membri a utilizzare, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, in deroga all'allegato IV, punto C.III, i seguenti criteri di classificazione: a) il peso della carcassa, b) il colore della carne, c) lo stato d'ingrassamento. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2, o paragrafo 3.
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Altre competenze di esecuzione (Art. 21 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo