Art. 21 · Altre competenze di esecuzione

Art. 21

Altre competenze di esecuzione

In vigore dal 17 dic 2013
Altre competenze di esecuzione La Commissione adotta gli atti di esecuzione per autorizzare gli Stati membri a utilizzare, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, in deroga all'allegato IV, punto C.III, i seguenti criteri di classificazione: a) il peso della carcassa, b) il colore della carne, c) lo stato d'ingrassamento. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2, o paragrafo 3.
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