Art. 158

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

In vigore dal 17 dic 2013
Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali 1.   Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali che lo richiedono, a condizione che queste: a) soddisfino le condizioni di cui all'; b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi; c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all', paragrafo 1, lettera a); d) non siano attive nella produzione, trasformazione o nel commercio, ad eccezione dei casi previsti all'. 2.   Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'. 3.   Le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1o gennaio 2015. 4.   Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali in tutti i settori esistenti prima del 1o gennaio 2014, che erano state riconosciute su richiesta ovvero previste dalla legge, anche se non soddisfano la condizione di cui all', paragrafo 1, lettera b), o all', paragrafo 3, lettera b). 5.   Quando riconoscono un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, gli Stati membri: a) decidono entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutte le prove giustificative pertinenti, in merito alla concessione del riconoscimento; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede; b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento; c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato; d) revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti; e) notificano alla Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, ogni decisione in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.
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Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali (Art. 158 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo