Art. 133

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sottosezione per quanto riguarda il contenuto, le procedure e i criteri tecnici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame (Art. 133 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo