Art. 133
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sottosezione per quanto riguarda il contenuto, le procedure e i criteri tecnici.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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