Art. 120
Indicazioni facoltative
In vigore dal 17 dic 2013
Indicazioni facoltative
1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:
a)
l'annata;
b)
il nome di una o più varietà di uve da vino;
c)
per i vini diversi da quelli di cui all', paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;
d)
per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali conformemente all', lettera b);
e)
il simbolo dell'Unione che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;
f)
termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;
g)
per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
2. Fatto salvo l', paragrafo 3, relativamente all'impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, per vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:
a)
gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;
b)
gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve da vino sul loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:
i)
esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve da vino in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta già esistente;
ii)
i controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro;
c)
le miscele di vini di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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